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GUIDA AI SERVIZI
assistenza domiciliare
assistenza economica
affidamento familiare
adozione nazionale ed internazionale
borsa formazione lavoro
educativa territoriale
tutela adulti incapaci
tutela di minori
comunità minori
centro diurno disabili
comunità disabili
presidi per anziani
provvedimenti per minorenni
volontariato
sportello informazione sociale



assistenza domiciliare

COSA FORNISCE
Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a garantire alle persone la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali, evitandone l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è erogato prioritariamente a:
1. Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili in situazione di gravità (art.3 L.104/92);
2. Persone parzialmente autosufficienti prive di parenti conviventi o con parenti che di fatto non adempiano all’obbligo di assistenza.
Il servizio sarà erogato prioritariamente a persone o nuclei con reddito inferiore.
Il servizio sarà inoltre erogato, su proposta del servizio sociale, a persone o famiglie “a rischio” sociale nei cui confronti il Servizio Sociale formuli un piano globale e specifico volto a superare e/o contenere il disagio in un arco di tempo definito e se si valuta l’intervento efficace e risolutivo per il mantenimento della persona nel proprio domicilio.
I beneficiari devono essere residenti nei Comuni facenti parte del C.I.S.S.A.
L’ammissione al Servizio è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall’Amministrazione Consortile.
I soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare partecipano in proporzione al reddito.

Gli interventi previsti sono:
a) interventi di assistenza tutelare contemplati dal profilo professionale degli OSS della Regione Piemonte- D.G.R. n. 46 – 5662 del 25/3/2002;
b) interventi previsti dalle mansioni delle collaboratrici familiari;
Il servizio può prevedere inoltre i seguenti interventi: - pulizie straordinarie da effettuarsi anche con l’uso di macchinari
- tinteggiatura locali e piccole opere di manutenzione
- servizio di lavanderia e stireria
- fornitura pasti a domicilio.
Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile di servizio. I costi e la relativa partecipazione alla spesa verranno stabiliti secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento sui contributi economici.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato in forma diretta attraverso personale dipendente o convenzionato con enti e cooperative sociali qualificate nel settore o indiretta attraverso erogazioni economiche volte all’assunzione diretta da parte dell’interessato di collaboratrici familiari. In tal caso il Consorzio fornisce all’utente il supporto per l’assolvimento della procedura burocratica amministrativa relativa all’assunzione e ai periodici versamenti.
L’avvio delle procedure avviene su richiesta dell’interessato, o su proposta dell’Assistente sociale,da presentare presso la sede del Consorzio.

Per ciascuna richiesta di assistenza domiciliare il Servizio Sociale territoriale, raccolti gli elementi di valutazione, elabora un progetto, in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte, e provvede alla stesura di un piano di lavoro che determini il numero delle ore settimanali di intervento, le prestazioni, definisca la data di inizio, gli orari, la periodicità degli interventi, le modalità e i tempi di verifica e ove possibile la data di cessazione del servizio.
Il piano di lavoro viene sottoscritto da tutti i contraenti (assistente sociale, assistente domiciliare, utente o suo familiare). Contestualmente viene comunicata al beneficiario la quota di partecipazione al costo del Servizio o l’esenzione dal pagamento secondo quanto disposto dal vigente regolamento.


assistenza economica

COSA FORNISCE
Il servizio fornisce l’erogazione di contributi economici:
- in base al criterio del “minimo vitale”, equivalente alla pensione minima INPS, per anziani, inabili e minori a carico;
- in base al criterio del “minimo vitale”, per un periodo massimo di 6 mesi, per gestanti, puerpere e minori a loro carico, per famiglie a rischio, per situazioni di grave disagio sociale (per es. senza fissa dimora, tossicodipendenti con progetto di riabilitazione, ex-detenuti e loro famiglie);
- in base al criterio del minimo alimentare (per il soddisfacimento delle esigenze alimentari) per singoli o nuclei familiari. È previsto un massimale di erogazione per tre mesi, rinnovabili di ulteriori tre mesi in casi eccezionali;
- per bisogni specifici non compresi nel minimo vitale, quali ad esempio la custodia di minori, il sostegno ed appoggio a disabili non autosufficienti, il miglioramento delle condizioni abitative (riscaldamento, tinteggiatura, ecc.);
- straordinari per situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l’equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autosufficiente.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Singoli o famiglie in condizioni economiche particolarmente difficili, per favorirne il ritorno alla normale autosufficienza, residenti nel territorio consortile.

COME SI ACCEDE
Rivolgendosi o telefonando per un appuntamento al Servizio Socio Assistenziale di base competente per territorio di residenza.
Il cittadino che intende usufruire dei sussidi presenta domanda scritta su apposito modulo allegando la documentazione indicata dal servizio.

DECORRENZA
I contributi vengono di norma valutati e approvati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

NOTIZIE UTILI
In molti hanno fruito di interventi di Assistenza Economica, persone o nuclei familiari.

Affidamento famigliare di minori

Ogni bambino ha diritto ad avere qualcuno che si occupi di lui, che gli possa dare affetto e sicurezza. L'equilibrio psicologico, il senso di realta' e la serenita' emotiva del bambino dipendono dalla qualita' delle cure e dalla sicurezza di base che gli adulti gli riservano. Solo la famiglia puo' soddisfare questi bisogni.

L'affidamento familiare, disciplinato dalla legge sull'affido n.184/83 e n. 149/2001, é un servizio istituito per dare risposta alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie quando queste, per periodi più o meno lunghi, si trovano in difficolta'.
L'affidamento familiare permette di ridurre o evitare l'inserimento in comunità, e per essere attuato necessita non solo del lavoro degli operatori sociali e sanitari, ma soprattutto della disponibilità dei cittadini.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
L'affidamento famigliare è rivolto a bambini e ragazzi tra gli 0 e i 18 anni residenti sul territorio del Consorzio.
L'intervento viene attivato dal Servizio Socio Assistenziale competente per territorio con la collaborazione del servizio di Psicologia dell'ASL, sulla base di un provvedimento del Tribunale dei Minorenni oppure con il consenso della famiglia di origine.

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA
La famiglia affidataria è "una famiglia in più" che offre al bambino un ambiente adatto alla crescita, provvede al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, senza entrare in concorrenza con la famiglia di origine, agevolando i contatti e preparando il bambino al suo ritorno in essa.

L'affidatario può essere una famiglia, anche di fatto, con figli minorenni o già adulti, ma anche senza figli, o ancora persone singole, che possono dare la propria disponibilità solo per alcune ore al giorno, per alcuni giorni alla settimana, per mesi o anche per periodi più lunghi.

Chi decide di offrire la propria disponibilità come affidatario può contattare i servizi sociali per iniziare un percorso di conoscenza. Tale percorso consiste in una serie di colloqui informativi e conoscitivi con l'assistente sociale e con lo psicologo per chiarire la propria motivazione e disponibilità all'affido, e per individuare gli elementi necessari al fine di realizzare l'abbinamento bambino/famiglia più adatto.
Il progetto di affidamento prevede la presenza di operatori sociali e sanitari con funzioni di sostegno alla famiglia affidataria, al bambino ed alla famiglia di origine, di monitoraggio dei rapporti tra le due famiglie e di vigilanza sull'andamento dell'esperienza, con aggiornamento dell'autorità giudiziaria competente.
Gli affidatari partecipano, inoltre, al gruppo delle famiglie affidatarie in cui si ha la possibilità di confrontarsi e scambiare informazioni con coloro che stanno facendo lo stesso percorso.

I servizi infine provvedono ad erogare alla famiglia affidataria un contributo economico, il rimborso delle spese straordinarie, concordate preventivamente, e ad attivare una copertura assicurativa per il bambino.

NOTIZIE UTILI

Per avere informazioni e dare la propria disponibilità all'affido é possibile rivolgersi alle sedi territoriali del Consorzio

regolamento affidi


Adozione nazionale ed internazionale

CHE COS'E'
L'adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità perchè in condizioni di abbandono, ovvero privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o di parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. (legge
184/83 e sue i.m. 476/98 e 149/01)

Il Consorzio dei Servizi Socio assistenziali ha il compito di segnalare e proteggere tutti i minori presenti sul proprio territorio che si trovino in condizioni di abbandono, ed anche di reperire, informare, valutare e sostenere le famiglie disponibili ad accogliere un minore in adozione. Tale attività viene svolta dall'equipe sovrazonale per le adozioni composta da assistenti sociali del Consorzio e da psicologi dell'Asl.

CHI PUO' PRESENTARE LA DISPONIBILITA' ALL'ADOZIONE
Al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non deve sussistere separazione neppure di fatto. Il requisito si ritiene realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, prima del matrimonio, per un periodo di tre anni.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. Sono previste deroghe a tali limiti in casi particolari e nell'esclusivo interesse del minore adottabile.

IL PERCORSO ADOTTIVO
Prima di intraprendere il cammino verso l'adozione è consigliabile partecipare alle giornate di informazione e preparazione organizzate, per iniziativa della Regione Piemonte, dagli operatori delle equipe sovrazonali per le adozioni, in collaborazione con i rappresentanti degli enti autorizzati.

Successivamente la coppia può presentare la domanda di adozione nazionale presso tutti i Tribunali d'Italia e/o la disponibilità all'adozione internazionale presso il solo Tribunale per i Minorenni competente per residenza.

Nei mesi successivi le coppie aspiranti all'adozione incontrano un'assistente sociale e uno psicologo dell'equipe adozioni per i colloqui di valutazione, che si concludono con l'invio di una relazione al Tribunale per i Minorenni.
Nello stesso periodo la coppia effettua gli accertamenti sanitari presso il servizio di medicina legale dell'Asl competente per residenza.
Al termine di questo percorso, i coniugi effettuano un colloquio con un Giudice del Tribunale per i Minorenni.
Successivamente il percorso adottivo si differenzia:
-in caso di adozione nazionale: si effettua la comparazione tra le coppie disponibili ed i minori dichiarati adottabili dal Tribunale, con l'obiettivo di individuare la famiglia migliore per ciascun bambino.
Le coppie abbinate vengono accompagnate dagli operatori dell'equipe adozioni durante il percorso di conoscenza del bambino e sostenute, per almeno un anno, dopo l'ingresso del minore in famiglia.
- in caso di adozione internazionale: il Tribunale per i Minorenni dichiara i coniugi idonei o non idonei ad accogliere un minore straniero in adozione.

La coppia che ha ricevuto l'idoneità deve, entro un anno, dare incarico ad un ente autorizzato di rappresentarla ed assisterla nel paese straniero d'origine del bambino.
All'arrivo in Italia la famiglia che ha accolto il minore straniero viene sostenuta, per almeno un anno, dagli operatori dell'equipe adozioni e dai rappresentanti dell'Ente autorizzato.

I coniugi che non vengono dichiarati idonei possono presentare ricorso alla Corte d'Appello.

NOTIZIE UTILI
Per ulteriori approfondimenti sulla normativa, sulle modalità di presentazione della disponibilità all'adozione e la relativa documentazione, su tempi, caratteristiche e contenuti del percorso di valutazione, è possibile fissare un colloquio informativo con gli operatori dell'equipe adozioni telefonando alla sede territoriale di Pianezza, 011 9663776.

Per presentare la domanda/disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale è possibile rivolgersi alla Cancelleria Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, c.so Unione Sovietica n. 325, telefono 011 6195711.

Per tutte le coppie che accolgono bambini in adozione è prevista la partecipazione al gruppo delle famiglie adottive.

Indirizzi per leggi
Legge . 476/98
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l476_98.html

Legge 184/83
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l184_83.html

legge 149/01
http://www.parlamento.it/leggi/01149l.html




borsa formazione lavoro

COSA FORNISCE
La Borsa Formazione Lavoro permette l’inserimento temporaneo di persone in difficoltà presso enti pubblici, imprese, ditte, aziende artigiane e commerciali.
Questo servizio ha l’obiettivo di fornire un’opportunità di educazione al lavoro: rispetto di orari ed impegni, senso di responsabilità, capacità di adeguati rapporti di collaborazione; inoltre è occasione per iniziare l’apprendimento di un mestiere.
Parallelamente, permette agli imprenditori sensibili alle problematiche della marginalità e del disagio sociale, di esprimere una concreta dimostrazione di solidarietà. Non comporta la garanzia di un’assunzione finale.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Possono fruire di questa prestazione:
- giovani conosciuti e/o seguiti dai Servizi Socio Assistenziali del territorio;
- disabili non occupati e con invalidità civile non inferiore al 46%.
La prestazione avviene dopo la valutazione di opportunità dell’intervento da parte dei servizi e compatibilmente con la disponibilità di ditte ed aziende.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio.

DURATA
In base al progetto individualizzato. Di norma semestrale per i giovani e annuale per i disabili.

COME SI ACCEDE
La prestazione è erogata sulla base di una valutazione dell’opportunità dell’interventi da parte del Servizio Socio Assistenziale.

NOTIZIE UTILI
Il servizio non comporta alcun costo per il datore di lavoro in quanto le assicurazioni per la responsabilità civile e gli infortuni sono a carico del Consorzio.
La persona inserita riceve un contributo mensile dal Consorzio.



educativa territoriale

COSA FORNISCE
È un’attività che ha lo scopo di ridurre i fattori di disagio e di rischio, creando le condizioni per un miglioramento dei rapporti tra individuo e ambiente (famiglia, scuola, lavoro, tempo libero). Essa costituisce una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare.
Si attua all’esterno delle specifiche strutture socio assistenziali (Comunità Alloggio, Centri Socio Terapeutici, Centri Diurni), privilegiando la collaborazione con la scuola, la famiglia, i laboratori artigianali e i luoghi del tempo libero attraverso la presenza dell’educatore nei luoghi di vita della persona.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Minori e disabili in difficoltà di inserimento sociale, che necessitano di sostegno educativo.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio.

DURATA
Secondo il progetto educativo individualizzato.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE
Rivolgendosi o telefonando, per fissare un appuntamento, al Servizio Socio Assistenziale competente per territorio di residenza.
La prestazione è erogata sulla base di una valutazione dell’opportunità dell’intervento da parte del Servizio Socio Assistenziale.

NOTIZIE UTILI
Sono molti gli interventi di educativa territoriale.


tutela adulti incapaci

COSA FORNISCE
Le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia sono l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno secondo quanto previsto dalla legge.
L'avvio dei suddetti procedimenti avviene presso il Tribunale del luogo dove il soggetto ha la residenza.
Tali istituti giuridici comportano:

La richiesta di tutela o curatela (interdizione o inabilitazione) può essere promossa dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, oppure d'ufficio dal Pubblico Ministero. In quest'ultimo caso può essere determinata da una segnalazione di un Servizio Pubblico (es. servizio psichiatrico, servizio socio assistenziale ecc.
La richiesta di amministrazione di sostegno può essere promossa dal beneficiario stesso, dal coniuge, dai parenti, dal tutore, dal curatore dal Pubblico Ministero, e dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Nei casi previsti dalla legge la tutela o la curatela è disposta dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale), che nomina tutore o curatore il coniuge, un parente (o affine), una terza persona o la Pubblica Amministrazione del Comune dove ha domicilio l'interessato.
Rientra in quest'ultimo caso la tutela o la curatela giuridica deferita ai Comuni nella persona del Sindaco, dell'Assessore ai Servizi Sociali o del Presidente del Consorzio che diventa Tutore o curatore di quei soggetti interdetti o inabilitati che non hanno parenti o affini o che, se li hanno, sono ritenuti dal giudice non idonei ad esercitare l'ufficio della tutela e della curatela.
Successivamente alla sentenza di interdizione o inabilitazione il Giudice di riferimento per la gestione personale e patrimoniale è il Giudice Tutelare (Tribunale Civile).
L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la sua residenza o domicilio.
Il Tutore ha la cura della persona interdetta, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Il Curatore della persona inabilitata l'assiste per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
L'Amministratore di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Persone adulte non in grado di provvedere ai propri interessi di vita (es. anziani non autosufficienti, persone con problemi psicologici gravi, disabili con handicap intellettivo grave ecc.
Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno chiunque sia colpito da una menomazione o da una infermità fisica o psichica tale da cagionare una condizione di impossibilità temporanea permanente a compiere alcuni atti giuridici.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno che vengono deferite al Consorzio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardano soggetti che sono residenti nel territorio del Consorzio.

COME SI ACCEDE
Per avviare la procedura (da parte del coniuge o di parenti) di interdizione o inabilitazione di adulti occorre inoltrare istanza scritta all'ufficio giudiziario competente territorialmente, attraverso l'assistenza di un legale o del gratuito patrocinio, facendola pervenire alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Torino.
Per l'eventuale apertura del procedimento di amministrazione di sostegno è necessario inoltrare il ricorso al Giudice Tutelare presente in tutte le sedi di Tribunale del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio.


tutela di minori

COSA FORNISCE
La tutela è un istituto giuridico previsto dalla legge. Il diritto di famiglia stabilisce che i genitori, nell'interesse dei propri figli minorenni, esercitano su d i loro poteri di tutela. Tale potere è chiamato potestà genitoriale ed è in capo indifferentemente ad entrambe i genitori.
Nelle situazioni in cui i genitori si dimostrano incapaci di provvedere adeguatamente alle cure morali e materiali dei propri figli, o sono impediti, o deceduti l'Autorità Giudiziaria adotta i provvedimenti necessari nell'interesse del minore.
Il Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare, nei casi previsti ed espletati le necessarie istruttorie, nominano un tutore al minore scegliendolo preferibilmente fra i parenti. Se non vi sono parenti noti o adatti, la tutela viene deferita alla Pubblica Amministrazione che delega uno dei suoi membri ad esercitarla.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Minori con genitori incapaci, deceduti o aventi impedimenti di diversa natura che impediscono loro la cura del minore.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio.


Interventi di ricovero in comunità alloggio di minori

COSA FORNISCE
Le Comunità Alloggio sono servizi residenziali in cui vivono insieme minori privi di un adeguato sostegno familiare e sociale. all’interno di questa strutture è sempre presente personale educativo. In genere, hanno le caratteristiche di un normale appartamento e tendono a ricreare un ambiente il più vicino possibile a quello familiare e sociale, nel quale si possono ricreare validi rapporti affettivi.
L’inserimento nelle Comunità Alloggio è temporaneo e garantisce il soddisfacimento dei bisogni di tutela, assistenza, nonché di educazione ed istruzione attraverso uno specifico progetto educativo; ha l’obiettivo di individuare e favorire il rientro nella famiglia d’origine e, se non è possibile, l’affidamento o l’adozione o la vita autonoma.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
L’intervento si attua quando non risulta più possibile il mantenimento del minore nella propria abitazione.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio.

COME SI ACCEDE
La proposta di inserimento è effettuata dal Servizio Socio Assistenziale sulla base di una valutazione dell’opportunità dell’intervento e sulla base di una disposizione dell’autorità giudiziaria.

NOTIZIE UTILI
Ci sono minori inseriti in comunità residenziali e semiresidenziali, a seguito di provvedimenti a loro tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria o su progetto autorizzato dell’unita valutativa handicap dell’ASL.


centro diurno per disabili

COSA FORNISCE
È un servizio educativo diurno assistenziale, che vuole essere un supporto alle famiglie e favorire la persona disabile nel mantenimento, potenziamento di abilità conoscitive, espressive e sociali, al fine di permettere l’ottenimento del massimo dell’autonomia e di integrazione possibili.
A tal fine le attività vengono differenziate sulla base di un progetto individuale e possono svolgersi sia all’interno che all’esterno della struttura.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Disabili intellettivi e/o psicofisici che abbiano terminato il ciclo scolastico.
Gli interventi del centro sono rivolti a quelle persone per le quali, al momento dell’inserimento, non sono possibili percorsi formativi o lavorativi.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio.

DURATA
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30, escluse le chiusure estive ed invernali.

COME SI ACCEDE
Le domande sono valutate dalle “Unità di Valutazione Handicap” delle A.S.L. e l’accesso al servizio è subordinato a lista d’attesa. Telefonare, per appuntamento, al Servizio Socio Assistenziale competente per territorio di residenza.
Sul territorio del Consorzio sono presenti 2 sedi dei centri diurni, una a Pianezza, in Via Maiolo n. 10 e l’altra a Venaria, in Via Leonardo Da Vinci n. 64.

NOTIZIE UTILI
Gli ospiti usufruiscono di un servizio mensa interno.
È previsto il servizio di trasporto per coloro che hanno difficoltà a raggiungere autonomamente i centri.
La capienza dei due Centri Diurni del C.I.S.S.A. è di 37 posti.



interventi di ricovero in comunità alloggio di disabili

COSA FORNISCE
Le comunità alloggio per disabili sono servizi residenziali ove trovano accoglienza disabili privi di adeguato sostegno familiare o sociale.
Normalmente sono strutture di medie o piccole dimensioni e devono rispondere a precisi requisiti sia dal punto di vista dello spazio e dei servizi a disposizione dell’ospite, sia del personale.
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Disabili intellettivi e/o psicofisici.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio e valutazione positiva di un progetto di inserimento a cura delle “Unità di Valutazione Handicap” (U.V.H.) dell’ ASL di riferimento.
Queste commissioni sono state istituite dalla Regione Piemonte con il compito di valutare le condizioni psicofisiche dell’utente e il relativo grado di inabilità elaborando dei progetti educativi e socio sanitari idonei.

DECORRENZA
L’inserimento è soggetto a lista di attesa.

COME SI ACCEDE
La proposta di inserimento al momento attuale è effettuata dal Servizio Socio Assistenziale competente per territorio sulla base di una valutazione dell’opportunità dell’intervento e/o dopo avere attivato interventi alternativi quali assistenza economica, assistenza domiciliare, sostegno ai parenti, volontariato e altri servizi.
Le domande di ricovero vengono inoltrate dalla persona interessata o da un tutore e valutate dalle “Unità di Valutazione Handicap” (U.V.H.) dell’ASL.
La commissione si riunisce quando necessita e, se valuta positivamente il progetto di ricoveri, autorizza l’inserimento dell’interessato nei presidi abilitati ad accoglierlo. Telefonare, per appuntamento, al Servizio Socio Assistenziale competente per territorio di residenza.

NOTIZIE UTILI
L’approvazione da parte dell’UVH del progetto di ricovero, dà diritto all’interessato di fruire del concorso del Consorzio e dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) al pagamento della retta dal momento dell’inserimento che è soggetto a lista di attesa.
Le persone ricoverate sono tenute a partecipare ai costi derivanti dal ricovero con il proprio reddito individuale secondo criteri adottati dal Consorzio.
I ricoveri sono effettuati in strutture pubbliche o private interne o esterne al territorio consortile a seconda delle valutazioni previste nel progetto individuale.



Residenze assistenziali comunali per anziani autosufficienti

COSA FORNISCE
Sul territorio del C.I.S.S.A. sono presenti le residenze S.Martino di Alpignano e Rossi di Montelera di Val della Torre.
Si tratta si strutture di medie dimensioni (circa 12 posti letto San Martino e 30 posti letto Rossi di Montelera) atte ad ospitare anziani totalmente o parzialmente autosufficienti, che necessitano di un aiuto assistenziale minimo.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Anziani autosufficienti, singoli o in coppia, che non possono rimanere nella propria abitazione.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio.

COME SI ACCEDE
La richiesta di ricovero deve essere presentata al Comune di Val della Torre per la residenza Rossi di Montelera ed al Consorzio per la Casa di Riposo San Martino, Telefonare, per appuntamento, al Servizio Socio Assistenziale competente per
territorio di residenza.
L’inserimento è soggetto a liste d’attesa.
La condizione di autosufficienza, dichiarata dal medico curante, viene verificata al momento dell’inserimento.

NOTIZIE UTILI
La spesa per il ricovero grava esclusivamente sull’utente. Possono essere previste integrazioni di retta a carico del Consorzio a seguito di valutazione da parte del Servizio Sociale per situazioni di particolare disagio e con un reddito inferiore al massimale stabilito da apposito regolamento.
Per l’integrazione della retta ci si può rivolgere o telefonare, per fissare un appuntamento, al Servizio Socio Assistenziale competente per territorio di residenza.



Residenze assistenziali flessibili per anziani non autosufficienti (raf o rsa)

COSA FORNISCE
Inserimento in strutture abitative in cui la persona non autosufficiente viene ospitata con durata illimitata, salvo dimissioni.
I ricoveri sono possibili a seguito di inoltro di domanda all'assistente sociale del territori di competenza per residenza. Tutte le domande sono valutate dalle “Unità di Valutazione Geriatrica” (U.V.G.) delle ASL, commissioni istituite dalla Regione Piemonte con il compito di valutare le condizioni psicofisiche dell’utente e relativo grado di autosufficienza. L’U.V.G. si riunisce periodicamente, esamina le domande e, se riscontra condizioni di non autosufficienza psicofisica, autorizza il ricovero dell’interessato nei presidi per non autosufficienti stabilendo se è necessario il ricovero in RAF o in RSA nei casi in cui è necessario un più elevato grado di assistentenza. Gli inserimenti sono effettuati dalle ASL e sono subordinati a lista d’attesa.

Il Consorzio gestisce direttamente due strutture RAF:

la Casa Protetta di Venaria con 40 posti letto

lla Casa di Riposo San Martino di Alpignano con 19 posti letto.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Le Residenza Assistenziali Flessibili sono destinate ad ospitare persone non autosufficienti, per le quali non sia possibile attivare un programma di assistenza domiciliare e che, pur non necessitando di una continua assistenza sanitaria (medica, infermieristica e riabilitativa) necessitano di interventi sanitari e socio-assistenziali.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Residenza nel territorio del Consorzio e valutazione di idoneità al ricovero in struttura RAF o RSA da parte dell’UVG competente.

DECORRENZA
L’inserimento è soggetto a liste d’attesa.

COME SI ACCEDE
La proposta d’inserimento è al momento effettuata dal Servizio Socio Assistenziale competente per territorio sulla base di una valutazione dell’opportunità d’intervento e/o dopo aver attivato interventi alternativi al ricovero quali assistenza economica, sostegno dei parenti o del volontariato, altri servizi.

NOTIZIE UTILI
Il riconoscimento da parte dell’U.V.G. della non autosufficienza da diritto al richiedente di fruire del concorso della A.S.L. al pagamento della retta.
Il ricovero sarà subordinato alla disponibilità dei posti nelle strutture.
La retta socio assistenziale è a carico dell’utenza, la quale, se non è in grado di sostenerla totalmente, ha diritto, nelle strutture a gestione diretta, ad una integrazione da parte del Consorzio sulla base di regolamenti da questo istituto.

Il numero dei posti complessivamente disponibili in strutture RAF a gestione diretta del Consorzio è pari a 59.


Segnalazione ed esecuzione di provvedimenti civili del tribunale per i minorenni

COSA FORNISCE
In base al diritto di famiglia i genitori devono provvedere ai bisogni dei propri figli minorenni esercitando, nel loro interesse, la potestà genitoriale.
La Legge sull’Adozione e Affidamento di minori stabilisce che chiunque può segnalare all’Autorità Giudiziaria situazioni di abbandono. Gli incaricati di un pubblico servizio (es. i medici di base ed ospedalieri, gli insegnanti, ecc.) devono riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sulle situazioni di abbandono di minori delle quali vengano a conoscenza. Tale compito è di competenza anche degli Uffici Comunali in generale e, in particolare, dei Servizi Socio Assistenziali.
I concetti di abbandono e di comportamento dannoso del genitore verso il figlio sono molto complessi e difficili da definire, perché cambiano nel tempo e da luogo a luogo, in relazione alle diversità e trasformazioni culturali.
È in base a questi concetti che l’Autorità Giudiziaria dispone provvedimenti in grado di tutelare l’equilibrio psico-fisico necessario alla crescita del minore di fronte ai comportamenti pericolosi dei genitori.
Tali provvedimenti (civili) limitano la podestà dei genitori: possono imporre specifici impegni e comportamenti verso i figli, disporre il temporaneo allontanamento dalla famiglia, oppure nei casi più gravi, quello definitivo (adozione).
Il Consorzio, attraverso i propri Servizi Socio Assistenziali, ha l’obbligo di eseguire i provvedimenti civili del Tribunale per i Minorenni (es.: per il provvedimento temporaneo di allontanamento dalla famiglia, inserisce in affidamento familiare o in Comunità alloggio).
L’Autorità Giudiziaria può richiedere la consulenza dei Servizi Socio Assistenziali anche per esprimere pareri inerenti:
- l’autorizzazione al matrimonio fra minorenni;
- la capacità del minore di decidere autonomamente l’interruzione di gravidanza;
- l’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio.

COME SI PROCEDE
La segnalazione di situazioni di abbandono può essere fatta dal cittadino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o al Servizio Socio Assistenziale competente per territorio di residenza.


Rapporti con il volontariato

Il Consorzio ha stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato per prestazioni relative agli accompagnamenti di anziani, disbrigo pratiche e per interventi di tempo libero e socializzazione di disabili.
I servizi del Consorzio forniscono informazioni alle organizzazioni di volontariato del Settore Socio Assistenziale:
- sull’organizzazione dei Servizi Socio Assistenziali del Consorzio;
- sull’applicazione a livello locale della legislazione in materia do volontariato e più in generale di organizzazione senza fini di lucro.

Si forniscono anche informazioni ai cittadini:
- sulle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio del Consorzio nel settore Socio Assistenziale nei confronti delle varie categoria d’utenza (minori, anziani, persone senza fissa dimora, handicap, ecc.);
- sulle modalità di coinvolgimento di volontari nelle strutture o nelle attività gestite direttamente dal Consorzio.

- Convenzione con l'Associazione GRH

- Convenzione con l'Associazione AUSER

- Convenzione con l'Associazione AUDIDO


Sportello informazione sociale

Lo sportello di informazione sociale e' un servizio dove si possono trovare informazioni per sapere cosa fare, come, e a chi rivolgersi in caso di necessita'.
Lo sportello fornisce sia informazioni sui servizi, legislazioni, documentazione, sia consulenze relative a diverse aree tematiche: