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Servizi per i cittadini
Descrizione
Le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia sono l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno secondo quanto previsto dalla legge.
L’avvio dei suddetti procedimenti avviene presso il Tribunale del luogo dove il soggetto ha la residenza.
Tali istituti giuridici comportano:
· nel caso della tutela, la possibilità di sostituirsi al tutelato nelle decisioni e provvedere direttamente alla gestione degli interessi, anche patrimoniali, dell’incapace;
· nel caso dell’amministrazione di sostegno si prevede un sostegno specifico per la persona che si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
La richiesta di tutela o curatela (interdizione o inabilitazione) può essere promossa dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, oppure d’ufficio dal Pubblico Ministero. In quest’ultimo caso può essere determinata da una segnalazione di un Servizio Pubblico (es. servizio psichiatrico, servizio socio assistenziale ecc…)
La richiesta di amministrazione di sostegno può essere promossa dal beneficiario stesso, dal coniuge, dai parenti, dal tutore, dal curatore dal Pubblico Ministero, e dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Nei casi previsti dalla legge la tutela o la curatela è disposta dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale), che nomina tutore o curatore il coniuge, un parente (o affine), una terza persona o la Pubblica Amministrazione del Comune dove ha domicilio l’interessato.
Rientra in quest’ultimo caso la tutela o la curatela giuridica deferita ai Comuni nella persona del Sindaco, dell’Assessore ai Servizi Sociali o del Presidente del Consorzio che diventa Tutore o curatore di quei soggetti interdetti o inabilitati che non hanno parenti o affini o che, se li hanno, sono ritenuti dal giudice non idonei ad esercitare l’ufficio della tutela e della curatela.
Successivamente alla sentenza di interdizione o inabilitazione il Giudice di riferimento per la gestione personale e patrimoniale è il Giudice Tutelare (Tribunale Civile).
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la sua residenza o domicilio.
Il Tutore ha la cura della persona interdetta, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Il Curatore della persona inabilitata l’assiste per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione.
L’Amministratore di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire.
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE:
Persone adulte non in grado di provvedere ai propri interessi di vita (es. anziani non autosufficienti, persone con problemi psicologici gravi, disabili con handicap intellettivo grave ecc…)
Può beneficiare dell’amministrazione di sostegno chiunque sia colpito da una menomazione o da una infermità fisica o psichica tale da cagionare una condizione di impossibilità temporanea permanente a compiere alcuni atti giuridici.
REQUISITI:
Le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno che vengono deferite al Consorzio con provvedimenti dell’Autorità giudiziaria riguardano soggetti che sono residenti nel territorio del Consorzio.
COME SI ACCEDE:
Per avviare la procedura (da parte del coniuge o di parenti) di interdizione o inabilitazione di adulti occorre inoltrare istanza scritta all’ufficio giudiziario competente territorialmente, attraverso l’assistenza di un legale o del gratuito patrocinio, facendola pervenire alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Torino.
Per l’eventuale apertura del procedimento di amministrazione di sostegno è necessario inoltrare il ricorso al Giudice Tutelare presente in tutte le sedi di Tribunale del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio.
Pagina aggiornata il 12/12/2023 09:18
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